Direttiva UE sul Whistleblowing 2019/1937: una guida pratica
La direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione — comunemente nota come direttiva UE sul whistleblowing — è il più importante atto legislativo europeo in materia di protezione dei segnalanti. Stabilisce standard minimi per i canali di segnalazione interni, la protezione dei segnalanti e le procedure di follow-up in tutti gli Stati membri dell'UE.
A chi si applica?
La direttiva si applica a tutte le entità giuridiche del settore privato con 50 o più dipendenti. Nel settore pubblico si applica a tutte le entità indipendentemente dalle dimensioni, sebbene gli Stati membri possano esentare i comuni con meno di 10.000 abitanti.
Ciò significa che la stragrande maggioranza delle organizzazioni medie e grandi in Europa è tenuta a conformarsi. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di estendere la copertura alle organizzazioni più piccole nel loro recepimento nazionale.
Cosa richiede la direttiva?
L'articolo 8 della direttiva stabilisce l'obbligo fondamentale: le organizzazioni devono istituire canali di segnalazione interni che consentano ai lavoratori di segnalare violazioni in modo sicuro e riservato. In particolare:
- I canali di segnalazione devono consentire segnalazioni scritte o orali, o entrambe (articolo 9, paragrafo 2)
- L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata (articolo 16)
- La ricezione di una segnalazione deve essere confermata entro 7 giorni (articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
- Deve essere designata una persona o un dipartimento imparziale per dare seguito alle segnalazioni (articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
- Deve essere fornito un riscontro al segnalante entro 3 mesi (articolo 9, paragrafo 1, lettera f)
- Devono essere fornite informazioni chiare e accessibili sulle procedure di segnalazione (articolo 9, paragrafo 1, lettera g)
- I canali devono essere progettati e gestiti in modo sicuro per garantire la riservatezza (articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
Come sono protetti i segnalanti?
Il capo VI della direttiva stabilisce un divieto generale di ritorsioni. L'articolo 19 vieta qualsiasi forma di ritorsione, inclusi licenziamento, retrocessione, molestie, discriminazione o qualsiasi altro trattamento sfavorevole.
Fondamentalmente, l'articolo 21 inverte l'onere della prova: se un segnalante subisce un pregiudizio, il datore di lavoro deve dimostrare che il pregiudizio non era collegato alla segnalazione. Si tratta di una protezione giuridica significativa che rende le ritorsioni costose e difficili da difendere.
L'articolo 20 prevede misure di sostegno per i segnalanti, tra cui l'accesso all'assistenza legale, all'assistenza finanziaria e al supporto psicologico ove disponibili ai sensi del diritto nazionale.
Cosa può essere segnalato?
La Direttiva copre le violazioni del diritto dell'UE in aree specifiche elencate nella Parte I dell'Allegato, tra cui:
- Appalti pubblici
- Servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro
- Sicurezza e conformità dei prodotti
- Sicurezza dei trasporti
- Protezione ambientale
- Protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare
- Sicurezza alimentare e dei mangimi, salute e benessere degli animali
- Salute pubblica
- Protezione dei consumatori
- Privacy e protezione dei dati (GDPR)
- Interessi finanziari dell'UE e concorrenza nel mercato interno
Gli Stati membri possono estendere questo ambito nel loro recepimento nazionale. Molti lo hanno fatto per coprire aree aggiuntive come il diritto tributario nazionale, il diritto del lavoro e la corruzione.
Segnalazione interna, esterna e pubblica
La Direttiva stabilisce un sistema di segnalazione a tre livelli:
- Segnalazione interna — Attraverso il canale dell'organizzazione stessa. La Direttiva incoraggia la segnalazione interna come primo passo preferito quando la violazione può essere affrontata efficacemente internamente.
- Segnalazione esterna — A un'autorità nazionale competente. I segnalanti possono rivolgersi direttamente ai canali esterni senza prima segnalare internamente.
- Divulgazione pubblica — Come ultima risorsa, quando la segnalazione interna o esterna non ha portato ad azioni appropriate, o in casi di pericolo imminente o danno irreversibile all'interesse pubblico.
Scadenze di recepimento
La Direttiva è entrata in vigore il 16 dicembre 2019. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla nel diritto nazionale entro:
- 17 dicembre 2021 — per tutte le disposizioni relative alle organizzazioni con 250 o più dipendenti
- 17 dicembre 2023 — per le disposizioni relative alle organizzazioni con 50–249 dipendenti
Tutti gli Stati membri dell'UE hanno ora recepito la Direttiva, sebbene i requisiti specifici varino. Gli Stati SEE non UE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) hanno adottato una legislazione equivalente.
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- Canali di segnalazione sicuri e riservati accessibili via web — conformi all'Articolo 9(1)(a)
- Modalità di segnalazione anonima e riservata — conformi all'Articolo 16
- Conferma di ricezione e tracciamento del feedback — conformi all'Articolo 9(1)(b) e (f)
- Assegnazione di responsabile designato con registro di controllo — conforme all'Articolo 9(1)(c)
- Supporto in 28 lingue europee — garantendo accessibilità ai lavoratori transfrontalieri
- Gestione opzionale tramite studio legale partner per revisione indipendente ed esterna delle segnalazioni di whistleblowing
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